Si discute del concetto di condominio minimo, definendolo come una proprietà composta da due a quattro unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi, i quali condividono la comproprietà di beni e servizi comuni come stabilito dall’articolo 1117 del codice civile. La fonte sottolinea che, seguendo la giurisprudenza, il condominio minimo è considerato un vero e proprio condominio, soggetto alle relative norme e non a quelle sulla comunione ordinaria, anche se le proprietà sono divise in senso verticale, come nelle villette a schiera. Il Tribunale di Belluno ha applicato questi principi a un caso complesso che coinvolgeva la proprietà e l’uso di corti e marciapiedi comuni. L’analisi del caso specifico ha confermato che la comproprietà persiste nonostante tentativi unilaterali di modifica catastale e ha escluso l’usucapione per l’uso saltuario delle seconde case di villeggiatura. L’articolo include anche riferimenti a sentenze chiave della Suprema Corte che hanno consolidato il riconoscimento legale di questa forma di condominio.
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