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12) Condominio Parziale

Facciamo una panoramica completa sul concetto di condominio parziale nel diritto italiano, definito come la situazione in cui alcuni beni comuni (come scale o ascensori) sono oggettivamente destinati all’uso o al servizio esclusivo di una parte dei condomini. La figura sorge ope legis e ha conseguenze significative sulla ripartizione delle spese e sulla gestione dei beni, poiché solo i condomini che ne traggono utilità sono considerati proprietari e sono tenuti a contribuire ai costi di manutenzione e conservazione. Di conseguenza, le decisioni relative a tali beni spettano solo ai condomini interessati, che formano le cosiddette assemblee parziali, con quorum costitutivi e deliberativi ricalcolati sui loro millesimi. Tuttavia, i rapporti con terzi vedono sempre come controparte l’intero condominio, che non ha capacità processuale autonoma. Un principio chiave riguarda la ripartizione degli oneri di risarcimento danni, che gravano sui soli condomini del gruppo parziale, mentre le spese legali per la difesa del condominio in generale, in assenza di dissenso alla lite, devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo le tabelle millesimali.