In questo video esaminiamo la figura del “facente funzione” dell’amministratore di condominio dopo la riforma normativa del 2012. L’analisi discute come le norme attuali abbiano superato la precedente figura dell’“amministratore di fatto” tacitamente riconosciuto, richiedendo ora formalità per la nomina. Nonostante ciò, il legislatore ha riconosciuto l’esistenza di un condòmino che svolge “funzioni analoghe” alla gestione (spesso nei condomini più piccoli), imponendogli l’obbligo di affiggere le proprie generalità. Si chiarisce che tale soggetto non possiede la legittimazione giudiziale né le piene competenze e responsabilità di un amministratore formalmente nominato, e le sue azioni dipendono dal consenso dell’assemblea o dei singoli condòmini, lasciando alla giurisprudenza il compito di definire i suoi poteri operativi e le sue responsabilità civili e penali.

