Esaminiamo la normativa italiana relativa al rendiconto condominiale a seguito della riforma del 2012, concentrandosi sull’Articolo 1130-bis del codice civile. Le norme concordano sul fatto che il rendiconto deve essere chiaro, trasparente e intelligibile, sebbene non sia rigorosamente equiparabile al bilancio societario, introducendo un concetto di “formalità attenuata“. Un punto cruciale è che il rendiconto deve essere obbligatoriamente composto da tre elementi: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione. La mancanza di uno di questi documenti essenziali, in particolare il registro di contabilità o la nota esplicativa, rende la delibera di approvazione del rendiconto annullabile, come confermato dalla giurisprudenza citata, inclusa una sentenza del Tribunale di Lecco. La nota sintetica, in particolare, ha la funzione di spiegare l’andamento della gestione, i rapporti in corso e le questioni pendenti per garantire che i condomini possano esprimere un voto cosciente in assemblea.

