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26) Passaggio consegne

Analizziamo dettagliatamente l’obbligo della documentazione condominiale da parte dell’amministratore uscente, come sancito dall’Art. 1129 c.c. Occorre redigere un verbale di consegna accurato per evitare contestazioni in caso di documentazione incompleta, e si forniscono indicazioni su come contestare un adempimento mancante, raccomandando la comunicazione scritta all’ex amministratore. L’amministratore uscente non ha diritto a ulteriori compensi per il passaggio di consegne, anche se può richiedere il rimborso delle spese vive sostenute per l’adempimento dell’obbligo. Infine, le fonti trattano le conseguenze civili e penali del mancato o incompleto passaggio di consegne, inclusa la condanna alle spese legali, e specificano che la firma del verbale da parte del nuovo amministratore non costituisce riconoscimento di debito del condominio verso il predecessore.