Si esamina la complessa questione della responsabilità e delle decisioni relative al crollo parziale o al degrado degli edifici condominiali secondo la legge italiana. Il primo caso analizza la responsabilità penale dei singoli condomini ai sensi dell’Art. 677 del codice penale (“Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”), chiarendo che l’inerzia del condominio non solleva i proprietari dall’obbligo di rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità, e che non basta diffidare l’amministratore. Il secondo, affronta le implicazioni legali del crollo parziale di un fabbricato, discutendo se l’assemblea condominiale possa deliberare a maggioranza la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, concludendo che ciò non è possibile se incide sulle proprietà esclusive senza consenso unanime. Infine, il terzo tratta la questione della responsabilità e del risarcimento dei danni quando un crollo parziale è causato da lavori di ristrutturazione eseguiti da un singolo condomino, stabilendo che il responsabile deve essere condannato al ripristino o al risarcimento in forma equivalente, ma non entrambi.

