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33) Sopraelevazione

Il video esamina la normativa italiana e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla sopraelevazione edilizia, distinguendo chiaramente tra nuova costruzione e ristrutturazione. Una sopraelevazione è considerata nuova costruzione, soggetta alle norme sulle distanze legali, se comporta un aumento di altezza, volumetria o superficie di ingombro, come illustrato da un caso specifico di modifica del tetto. Nelle questioni condominiali, l’articolo 1127 del codice civile disciplina il diritto di sopraelevazione per il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare, imponendo limiti oggettivi come le condizioni statiche dell’edificio, che è un divieto assoluto, e il divieto di pregiudicare l’aspetto architettonico o ridurre aria e luce ai piani sottostanti. Viene sottolineato che l’approvazione amministrativa non prevale sui diritti civili dei condomini e che, in caso di danni derivanti dalla sopraelevazione, può sussistere una responsabilità solidale tra il proprietario che sopraeleva e il condominio, in qualità di custodi. Infine, si chiarisce che il pregiudizio all’aspetto architettonico non richiede un particolare pregio artistico dell’edificio, ma si basa sulla percepibile disarmonia creata dall’intervento.