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5) L’impianto citofonico

Esaminiamo la ripartizione delle spese relative agli impianti citofonici e videocitofonici nei condomini, evidenziando la distinzione tra parti comuni e proprietà esclusiva. In generale, le spese per la manutenzione o la sostituzione di parti comuni, come la pulsantiera esterna, devono essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’Art. 1123 del codice civile. È fondamentale notare che una delibera assembleare che decida a maggioranza di suddividere tali spese in parti uguali è considerata nulla, a meno che non sia stata approvata con l’unanimità di tutti i condomini. Infine, la sostituzione di un vecchio citofono con un videocitofono viene generalmente classificata come manutenzione straordinaria e non come innovazione, influenzando il quorum necessario per la validità della delibera condominiale.