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70) Accesso fondo altrui per lavori manutenzione

Si discute l’applicazione dell’Articolo 843 del Codice Civile italiano in ambito condominiale, che obbliga il proprietario di un fondo a permettere l’accesso e il passaggio al vicino per eseguire lavori necessari su un’opera propria o comune. Viene sottolineato che tale accesso è consentito solo se ne è riconosciuta la necessità, ovvero se non esistono soluzioni alternative meno invasive. Un punto centrale di discussione è il diritto all’indennità per il proprietario del fondo occupato, con la giurisprudenza che presenta due orientamenti: alcuni sostengono che l’indennità sia dovuta solo in caso di danno effettivo e provato causato dall’accesso o dall’occupazione prolungata, mentre altri la considerano una liquidazione preventiva del potenziale danno derivante dall’occupazione. Le sentenze del Tribunale di Sassari e del Tribunale di Bari illustrano casi concreti e la tendenza giurisprudenziale a richiedere la prova del danno per il riconoscimento dell’indennità.

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