Si analizza una recente sentenza della Cassazione italiana, la n. 10377 del 27 aprile 2017, riguardante il diritto di abitazione sulla casa familiare in caso di morte del convivente proprietario. Nello specifico, la sentenza ha stabilito che la convivente more uxorio non può mantenere il diritto di abitazione sull’immobile se la moglie separata e la figlia ne rivendicano il possesso. Si sottolinea che il diritto di abitazione è tradizionalmente riconosciuto solo in caso di matrimonio, separazione o divorzio, evidenziando i limiti della tutela legale per le coppie di fatto nonostante la Legge sulle unioni civili (Legge Cirinnà 76/2016). Sebbene la Legge Cirinnà preveda per il convivente superstite un diritto temporaneo di abitazione (da due a cinque anni), la Cassazione ha ritenuto che tale legge non fosse applicabile al caso specifico per motivi temporali. Di conseguenza, il convivente superstite è considerato un detentore qualificato e il suo diritto cessa con la morte del proprietario, a meno che non sia stato istituito come coerede o legatario o abbia ottenuto un nuovo titolo di detenzione dagli eredi.

