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18) Manutenzione in condominio senza amministratore

Esaminiamo le sfide relative all’esecuzione di riparazioni nelle aree comuni in contesti condominiali in cui è assente un amministratore. Ci concentriamo su due aspetti cruciali: la competenza ad assumere le decisioni e i rimedi legali in caso di inattività decisionale o esecutiva. Viene sottolineato che l’organo decisionale rimane l’assemblea dei condòmini, che deve deliberare sia sugli interventi sia sui criteri di ripartizione delle spese. Quando manca l’amministratore per dare seguito alle delibere, l’articolo suggerisce che ciascun condomino può agire come rappresentante degli altri per l’esecuzione della decisione, purché ciò non sia diversamente stabilito. Infine, in situazioni di mancata adozione o esecuzione delle delibere, indichiamo che ogni partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art. 1105, comma 4, del codice civile, che può intervenire o persino nominare un amministratore.