In questo video ci focalizziamo sulla distinzione tra la nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari. La decisione ha chiarito che l’annullabilità costituisce la regola generale, applicabile quando l’assemblea esercita male i poteri attribuiti, mentre la nullità è un’ipotesi residuale riservata ai vizi più gravi, come la mancanza degli elementi costitutivi essenziali o l’impossibilità giuridica dell’oggetto. Un punto cruciale è che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, il giudice può sindacare entrambe le invalidità, ma l’annullabilità deve essere eccepita tramite apposita azione di annullamento entro il termine perentorio di trenta giorni. Inoltre, la sentenza ha stabilito che la ripartizione concreta delle spese in violazione dei criteri legali comporta annullabilità, mentre la modifica dei criteri generali di riparto è causa di nullità. Questa distinzione è fondamentale per garantire la stabilità dei rapporti giuridici condominiali e incide direttamente sulle procedure di recupero crediti.
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