Analizziamo dettagliatamente l’obbligo della documentazione condominiale da parte dell’amministratore uscente, come sancito dall’Art. 1129 c.c. Occorre redigere un verbale di consegna accurato per evitare contestazioni in caso di documentazione incompleta, e si forniscono indicazioni su come contestare un adempimento mancante, raccomandando la comunicazione scritta all’ex amministratore. L’amministratore uscente non ha diritto a ulteriori compensi per il passaggio di consegne, anche se può richiedere il rimborso delle spese vive sostenute per l’adempimento dell’obbligo. Infine, le fonti trattano le conseguenze civili e penali del mancato o incompleto passaggio di consegne, inclusa la condanna alle spese legali, e specificano che la firma del verbale da parte del nuovo amministratore non costituisce riconoscimento di debito del condominio verso il predecessore.

