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55) Stalking in condominio

Il video esamina il tema delicato dello “stalking condominiale” in Italia, un’ipotesi delittuosa non specificamente prevista dalla legge ma formalizzata dalla giurisprudenza basandosi sull’articolo 612-bis del codice penale, relativo agli atti persecutori. Per integrare questo reato, le condotte moleste o minacciose devono essere reiterate e causare alternativamente un grave e perdurante stato d’ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o altrui, oppure costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Si discute la natura di reato abituale ed evento dello stalking, sottolineando che anche due soli atti persecutori possono essere sufficienti se provocano uno degli eventi lesivi richiesti, con esempi concreti come aggressioni fisiche, danneggiamenti o l’uso di animali domestici per molestare. Inoltre, viene evidenziato che la conflittualità reciproca tra condòmini non esclude la configurabilità del reato e che l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la consapevolezza dell’idoneità delle azioni a produrre uno degli eventi previsti dalla norma. Infine, si menziona la possibilità per la vittima di richiedere un ammonimento del Questore come misura preliminare all’azione penale.

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