Si discute sul diritto dei condòmini di accedere alla documentazione condominiale in Italia, evidenziando che tale accesso è fondamentale per il controllo sull’operato dell’amministratore e la verifica della situazione generale del condominio. Prima della legge 220 del 2012, il diritto era riconosciuto solo dalla giurisprudenza, ma ora è codificato dagli articoli 1129 e 1130-bis del Codice Civile, stabilendo le modalità di visione gratuita e di estrazione di copia a spese del richiedente. L’esercizio di questo diritto è soggetto ai principi di correttezza e buona fede da parte del condòmino, il quale non deve ostacolare l’attività amministrativa o abusare della richiesta, come confermato da decisioni giurisprudenziali che ne stabiliscono i limiti. È significativo che la morosità del condòmino non pregiudichi il diritto di accedere ai documenti, e in caso di cessazione del mandato, il mancato passaggio di consegne da parte dell’amministratore costituisce un reato di appropriazione indebita. La documentazione a cui si ha diritto è vasta, includendo registri, fatture, e atti giudiziari, tutti considerati proprietà dei condòmini e in custodia dell’amministratore.

