In questo video evidenziamo la distinzione legale tra una “liberatoria” e un’“attestazione di regolarità dei pagamenti” nel contesto della vendita di un immobile condominiale in Italia. Essi chiariscono che il termine “liberatoria” è improprio e scorretto, poiché essa implicherebbe che l’amministratore, senza autorizzazione assembleare, rinunci al credito del condominio, cosa che esula dai suoi poteri. Invece, l’amministratore è legalmente obbligato a rilasciare una semplice attestazione dello stato dei pagamenti, come stabilito dall’art. 1130 n. 9 c.c., che è una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale. Questa attestazione è cruciale per l’acquirente a causa della solidarietà nel debito condominiale tra venditore e compratore (art. 63 disp. att. c.c.), ma include sempre la clausola “salvo conguaglio” per oneri non ancora rendicontati. Infine, viene evidenziato che solo l’acquirente, in quanto nuovo condomino, può essere soggetto a un decreto ingiuntivo per le morosità, anche se il debito è riferito al periodo di proprietà del venditore.

