In questo video analizziamo la complessa questione della convocazione degli eredi alle assemblee condominiali in seguito alla morte di un condomino. La normativa e la giurisprudenza sono spesso in conflitto riguardo a chi spetti l’onere di comunicazione: l’orientamento prevalente, supportato da sentenze della Cassazione, sostiene che sia dovere degli eredi notificare all’amministratore il loro subentro e i dati di contatto per l’aggiornamento del registro dell’anagrafe condominiale. Tuttavia, una sentenza più recente del Tribunale di Roma suggerisce che, in virtù della riforma del 2012, l’amministratore abbia un onere attivo di verifica e aggiornamento dell’anagrafe se a conoscenza del decesso, soprattutto se è trascorso tempo. L’omessa convocazione di un condomino, compreso un erede non notificato, rende le delibere annullabili, sebbene una prassi raccomandi sempre la convocazione impersonale all’ultimo domicilio del defunto in caso di eredi sconosciuti. In sintesi, sebbene l’amministratore non sia obbligato a condurre ricerche estese, l’onere principale di informazione ricade sui nuovi proprietari per tutelare il loro diritto di partecipazione.

