Si analizza principalmente la natura giuridica dell’alloggio del portiere all’interno di un condominio, concentrandosi sulla distinzione tra proprietà comune e proprietà esclusiva. Viene spiegato che l’alloggio è presunto come parte comune ai sensi dell’Art. 1117 del Codice Civile, a meno che il titolo di proprietà non stabilisca diversamente. Inoltre, viene trattata la questione cruciale della cessazione del servizio di portierato e la conseguente possibilità di locare o vendere l’immobile, sottolineando che l’alienazione richiede il consenso unanime dei condomini. Infine, un’analisi giuridica approfondisce un caso recente della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16083 del 2024), che chiarisce come la concessione di un alloggio di proprietà di terzi per uso perpetuo al condominio sia da qualificarsi come servitù atipica opponibile erga omnes, piuttosto che come semplice obbligazione.

